LA COSTITUZIONE

10.04.2018

LA COSTITUZIONE

139 ARTICOLI > oggi non sono più 139, alcuni articoli sono stati abrogati.

I 139 art sono divisi in 3 grandi parti:

- principi fondamentali 1-12

- diritti e doveri 13-54

- organizzazione costituzionale 55-139


La cost prima di essere approvata fu letta da alcuni letterati per diventare più armonica, più leggibile, più comprensibile.

Tutti gli articoli sono strettamente legati tra loro, la cost è un tessuto unitario.

La cost è anche descritta come una diga > se non si ripara prontamente una piccola frattura, c'è il rischio che crolli tutto. Non è vero che la parte II e la parte I sono separate tra loro.

Lungimiranza della cost > es art 21 > tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con lo scritto, la parola e ogni altro mezzo di comunicazione > apertura verso la modernità.

ARTICOLO 1

  • L'Italia è una repubblica > decisione non dell'AC ma del popolo. L'AC aveva per definizione un potere costituente, non costituito. Mentre quello costituito può fare solo quello che prevedono le norme, essendo costituente poteva fare tutto quello che voleva. Unico limite > ripristinare la monarchia, perchè l'avevano deciso gli elettori. Per questo dire che è una rep è quasi superfluo.
  • Democratica > aggettivo importantissimo, grazie a questo si sottintende che ci sarà una Corte Cost, che ci sarà uguaglianza formale e sostanziale (tutti con uguali condizioni di partenza).
  • Fondata sul lavoro > compromesso accettato dalla DC a favore dei partiti di sx, che volevano da subito sancito quello che per loro era il fine più importante. Questo non significa però che tutti devono lavorare, non può esistere l'obbligo di lavoro. Tuttavia si dice che il lavoro è il principale strumento che garantisce l'uguaglianza sostanziale. Inoltre dicendo così i futuri politici non potranno negare la necessità dell'ozio, ma si sta solo dicendo che tra ozio e lavoro preferiscono il lavoro, ritengono che sia più meritevole di tutela.
  • La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione > non è importante che la sovranità appartiene al popolo, nemmeno lui può detenere una sovranità assoluta, perchè lui stesso aveva votato il fascismo. Anche l'azione del popolo è limitata dalla cost. Quindi non è vero che bisogna sempre fare delle elezioni se si dimette il pres del cons, perchè lac ost prevede che il capo dello stato decida di creare un nuovo gov o di sciogliere il parl. Se ogni

volta si sciogliesse il parl allora il popolo sarebbe un sovrano assoluto, ma così non è > ARTICOLO 139

Siccome la cost è un tessuto unitario, si apre e chiude nello stesso modo

  • La forma repubblicana non può essere modificata > perchè questo era già l'unico limite che avevano i costituenti. Dunque non solo con un ref costituzionale non è possibile modificare nè la rep nè la rep democratica in cui la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della cost.

ARTICOLO 2

E' stato descritto da Aldo Moro come un arti che disegna per la cost LA PIRAMIDE ROVESCIATA > la punta

  • occupata dall'individuo, dal singolo essere umano. Man mano che si scende nella piramide non c'è più il singolo, ma lo spazio entro il quale l'individuo svolge la sua personalità: famiglia (come prima formazione sociale), luogo di lavoro, partiti politici garantiti (dopo il ventennnio) e infine il luogo nel quale ognuno di noi dovrebbe svolgere la propria personalità, ossia lo Stato.

L'art 2 è fondamentale perchè nei diritti scritti nel 48 ovviamente non ce n'erano altri nati dopo (es fecondazione assistita) ma anche alcuni esclusi appositamente (es aborto), altri non passarono per pochissimi voti (es indissolubilità del matrimonio non passò per soli 3 voti e avrebbe escluso ogni possibilità di permettere il divorzio). Siccome la parte I della cost non è modificata, la cosrte cost fa sempre riferimento all'art 2, in questo racchiude i diritti inviolabili dell'uomo, molti dei quali non sono esplicitamente scritti in cost ma vengono enucleati da questo art.

ARTICOLO 3

Dà il nuovo volto alla rep, che passa da stato liberale a democratico. Lo stato non deve più intervenire in modo minimo, ma deve rimuovere gli ostacolic he di fatto impediscono alla persona di sviluppare la propria personalità > EGUAGLIANZA SOSTANZIALE.

ARTICOLO 5


  • La repubblica è una e indivisibile > quindi l'Italia non è uno stato federale ma unitaria.
  • Che riconosce e promuove le autonomie territoriali > grande novità. Non c'erano stati regionali nel mondo, erano tutti unitari o federali.

ARTICOLO 10

Nel 1946-47 non esisteva niente che avesse a che fare con l'Europa, quindi ovviamente non vi si dà grande importanza, tuttavia i costituenti furono lungimiranti, fecero un'apertura estrema al diritto internazionale

  • l'Italia si adegua alle norme del diritto internazionale generalmente ammesse. Nel diritto inter esistono il diritto pattizio (dei trattati) e generale (non scritto nei trattati, ma generalmente

riconosciuto). La cost non vincola a trattati non sottoscritti, ma al diritto inter generalmente riconosciuto > CONVERTITORE AUTOMATICO del diritto inter nel nostro ordinamento.

Le norme generlamente riconosciute variano con i tempi. All'ora erano legate a ldiritto umanitario inter soprattutto in contesti di guerra, oggi possono essere inseriti altri elementi, come il divieto di tortura

ARTICOLO 11

L'approvazione della cost è andata di pari passo con la nascita dell'ONU. 7

  • L'Italia ripudia la guerra > ripudia ha un'origine biblica che rende questa affermazione estremamente solenne.
  • La guerra che è strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
  • e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionale
  • l'unica guerra accettabile è la guerra difensiva
  • consente, a parità di condizioni, limitazioni della nostra sovranità necessarie alla difesa e all'organizzazione della pace > ONU
  • non ci sono condizioni di parità nell'ONU
  • i Paesi che hanno cost ancora più forti della nostra come quella tedesca quando devono approvare una risoluzione per una guerra si astengono o si oppongo > dunque anche l'Italia non deve sentirsi obbligata a votare a favore. La guerra non è necessariamente salva dalla sua incostituzionalità.

DIRITTO DI VOTO

La sovranità popolare si esercita in tanti modi, uno tra i più importanti è il diritto di voto.

Il diritto di voto è una condizione basilare per avere una democrazia, ma non è la sua unica caratteristica. Il voto da solo non basta per una democrazia (anche nel fascismo si votava).

Il completamento dell'art 1 (la sovranità appartiene al popolo nei limiti della Cost) è l'ARTICOLO 48 che descrive le caratteristiche del voto.

  • L'art 48 dice chi in Italia costituisce il CORPO ELETTORALE > cittadini italiani uomini e donne aventi la maggiore età > trova copertura costituzionale il suffragio universale. Le donne erano inizialmente escluse e poi introdotte solo dal 2 giugno 1946.
  • voto di genere > nell'Italicum l'elettore ha due preferenze ma è fatto divieto esprimere 2 preferenze per 2 persone dello stesso sesso. Questo per permettere una maggiore rappresentanza femminile. Ad alcuni sembra una limitazione della libertà di voto.

Caratteristiche del voto

• LIBERO > non è ammesso il voto di scambio, ossia accordi con promesse in cambio del voto


  • PERSONALE > non è ammesso il voto per delega, anche se in alcuni casi non è sempre possibile. Es la maggioranza dei detenuti italiani ha ancora il diritto di voto, ma spesso non si sono seggi nelle carceri. Es negli ospedali non si allestiscono i seggi.
  • EGUALE > ogni voto vale nello stesso modo
  • SEGRETO > è possibile dire quello che si ha votato, ma la segretezza sta nell'impossibilità di vedere la materiale concreta manifestazione del voto, perché nella cabina nessuno può vedere cosa si vota.
  • L'ESERCIZIO DEL VOTO È DOVERE CIVICO > in un paese democratico è inammissibile l'obbligatorietà del voto con conseguenze giuridiche se uno decide di non votare, tuttavia siccome il diritto di voto è stato acquisito dopo lunghe battaglie, il voto è un dovere civico, un segno di rispetto nei confronti di chi ha combattuto per questo.

Contese tra Corte Europea dei Diritti dell'uomo e GB e Russia > in GB i carcerati non possono votare, nemmeno se hanno compiuto reati poco gravi. Idem per la Russia, dove addirittura è indicato in costituzione. In Italia invece il diritto di voto è limitato per alcuni reati particolarmente gravi.

Il diritto di voto può essere perso per via di una sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale previsti dalla legge, spetta al legislatore decidere quali sono questi casi.


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