IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
E' costituito da 4 fasi:
- INIZIATIVA
- DECISIONE
- PROMULGAZIONE
- PUBBLICAZIONE
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA
Spetta a
- ciascun parlamentare
- ciascun membro del governo (sia un ministro sia il pres del cons, ma non esiste l'iniziativa collegiale dell'intero governo)ù
- popolo > sono necessari 2 requisiti
- la proposta deve avere 50 mila firme da parte del corpo elettorale
2)il testo presentato deve essere redatto in articoli di legge, questo significa che non si possono presentare degli appelli ma un testo con titolo-articoli-commi, ossia come una normale legge
- consigli regionali
La maggior parte dei disegni di legge è esercitata dal gov > 80% es. la riforma Boschi-Renzi
Segue il motore parlamentare. Poche sono i disegni di legge di iniziativa popolare e spesso sono poco considerate quelle leggi approvate dietro proposta di legge di iniziativa popolare.
Il passaggio alla decisione non è uguale in tutti i casi di iniziativa legislativa perchè quando si presenta un progetto di legge il primo destinatario è il presidente di una delle due camere. Tuttavia c'è una
particolarità prevista in cost > se l'iniziativa legislativa proviene dal gov il passaggio dal cons dei ministri all'assemblea (una qualsiasi delle due camere, di solito dove c'è una più larga magg) necessita dell'autorizzazione alla presentazione di disegni di legge data dal pres della rep. Non è solo una questione simbolica, da un lato è un potere che il capo dello stato ha mantenuto esattamente com'era previsto nello SA, ma di norma lo autorizza senza problemi (il capo dello stato non intervie ora, la decisione spetta al parl, ma in ogni caso ha potere di rinvio nella fase della promulgazione). Dall'altro lato anche se sporadici sono esistiti dei momenti di tensione tra gov e capo dello stato, perchè il disegno di legge era troppo incostituzionale
LA DECISIONE
3 tipi di procedura legislativa in base al ruolo svolto dalla commissione:
- COMMISIONE IN SEDE REFERENTE
- COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE
- COMMISSIONE IN SEDE DELIBERANTE
E' la cost che decide quale procedimento legislativo si può usare in base alle materie.
Il pres di camera o senato invia alla commissione competente per materia il progetto di legge
- COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE > la forma più democratica e compatibile con l'importanza del parl. Qunado arriva un progetto di legge, vi è una discussione del progetto in cui prendono parola mag e opposizione, si stila una relazione di maggioranza e una di minoranza e si presentano all'aula, riferiscono quelle di ci hanno discusso. A questo punto l'aula può ancora discutere. E' la più democratica perchè l'intera aula deve discutere, non solo la commissione di 20/40 persone.
L'aula vota.
- COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE > non è previsto in cost ma nei regolamenti parlamentari. In questo caso vi è la discussione del progetto di legge e degli emendamenti (le modifiche) e anche il voto. L'aula riceverà il progetto di legge come approvato dalla commissione, ma può solo votare
a favore o contro, senza discutere altri emendamenti. L'aula resta sovrana, ma è più limitata
- COMMISSIONE IN SEDE DELIBERANTE > il progetto di legge è discusso in commissione, avviene il voto sul testo definitivo e il progetto di legge non bassa per l'aula. Il progetto di legge è votato solo dalla commissione. Quando vi è la commissione deliberante il testo approvato passa
direttamente all'altro ramo del parlamento. Meno democratico, perchè il voto dipende da 20 o 40 persone, non l'intera aula.
Una volta si faceva ricorso a questa commissione quando maggioranza e opposizione erano in partenza tutte d'accordo, non si sentiva la necessità di un passaggio in aula se non c'erano obiezioni. Nella prima repubblica il numero di leggi approvate in questa commissione è molto ampio, poichè vi erano spesso compromessi tra PCI e DC.
La cost indica alcune materie in cui è obbligatoria la commissione referente (art 72) > RISERVA DI ASSEMBLEA
- materia costituzionale
- in materia di bilancio
- legge elettorale > talvolta però vi si mette la fiducia, sbagliato, perchè si impone una sorta di costrizione al parlamento
- leggi di delega legislativa > legge che delega il potere legislativo al gov
- leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
- il gov
- 1/5 della commissione
- 1/10 della camera possono farla passare in aula
IL VOTO
E' preceduto dalla dichiarazione dei capigruppo su come votare
Il voto deve avvenire prima ariticolo per articolo e su ogni emendamento e infine sull'intero testo.
Dato il quorum strutturale della maggioranza assoluta, per far passare una legge basta la mag relativa. Se
- è questa maggioranza, il progetto di legge approvato passa all'altra camera, la quale inizia a sua volta i
3 ipotetici procedimenti e approva articolo per articolo e infine l'intera legge. Il testo di una legge, per divenire LEGGE PERFETTA, deve avere il voto positivo di camera e senato sullo stesso testo (bicameralismo perfetto). Se vi sono modifiche di testo, la legge passa nuovamente all'altra camera >
NAVETTE
Per il passaggio da una camera all'altra non c'è un limite se non la durata della legislatura, quando decadono tutti i progetti di legge
PROMULGAZIONE
Prima di promulgare la legge il pres della rep può RINVIARE LA LEGGE (art 74), ma a due condizioni
- con messaggio motivato, dove espone i motivi per i quali secondo lui la legge deve essere rinviata prima della promulgazione
- tuttavia se il parlamento riapprova la legge, il pres della rep è obbligato a promulgarla (questo perchè è una camera monocratica e bisogna salvaguardare il Paese dal potere eccessivo del singolo) > L'ULTIMA PAROLA SPETTA AL PARLAMENTO
I motivi del rinvio > la cost non li prevede quindi ammette tutto. Spesso sono stati motivati per contrasto con la cost (ruolo simile alla CC), in particolare con l'articolo 81 (ogni legge che prevede delle spese deve anche indicare le entrare per far fronte alle spese = copertura finanziaria).
Quando il capo dello stato rinvia una legge, il parlamento può fare quello che vuole
- nella prima repubblica si sconsigliava alla maggioranza di procedere
- modifica secondo i consigli del pres della rep
- discutere ma riapprovare la legge come prima > il pres della rep deve comunque promulgarla
PUBBLICAZIONE
La legge entra in vigore solo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (strumento di cognizione della legge), ma ci sono di norma 15 giorni di vacatio legis =tempo prima dell'effettiva entrata in vigore, ma può anche entrare in vigore subito. Solo con la pubblicazione vi è il principio che l'ignoranza della legge non scusa.
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