I DIRITTI

10.04.2018

I DIRITTI

Il periodo prerepubblicano, non solo quello fascista ma anche quello liberale, non concedeva molti diritti. Questo perchè il periodo liberale si basava su 2 principi cardine della rivoluzione francese, presenti tutt'oggi

  • principio della riserva di legge
  • principio della riserva di giurisdizione Per lo Statuto Albertino
  • La limitazione di un diritto può avvenire solo se prevista dalla legge > riserva di legge. Questo perchè la legge è espressione della volontà parlamentare > è un istituto garantistico
  • Il potere ultimo di decidere sopra la limitazione di un diritto spetta al giudice, il cui compito è quello di applicare la legge > riserva di giurisdizione > altra garanzia perchè il giudice deve

applicare la legge

Questi principi non sono scomparsi nemmeno durante il periodo fascista.

Oggi sono ancora presenti però

  • durante lo SA il contenuto della riserva di legge, pur rispettato formalmente, era del tutto insufficiente perchè solo una minima parte della popolazione (2%) aveva il diritto di voto. Al giorno d'oggi la legge è espressione di tutti grazie al suffragio universale
  • lo stesso discorso vale per la riserva di giurisdizione, perchè il giudice ha una funzione di garanzia,

ma ovviamente la sua funzione dipende dall'indipendenza. Una volta i pm dipendevano dal ministero della giustizia, ciò faceva sì che non fossero davvero indipendenti come oggi che ottengono il ruolo grazie ad un pubblico concorso.

Dunque nello Statuto vi erano rispetto formale delle garanzie ma violazione sostanziale di queste garanzie.

PIRAMIDE ROVESCIATA > SOCIALITA' PROGRESSIVA legata ai diritti

  • singola persona titolare di diritti in quanto essere umano, in quanto singolo individuo
  • man mano che si entra nella società cambiano i diritti
  • famiglia > affetto orizzontale (coppia) e verticale (figli)
  • libertà di domicilio
  • libertà e segretezza della corrispondente
  • libertà di circolazione
  • libertà di riunione
  • libertà di manifestazione
  • libertà di associazione
  • libertà di manifestazione del pensiero
  • libertà religiosa

Si passa dall'essere umano singolo alla famiglia, alle associazioni, allo stato stesso. L'articolo che meglio di altri disegna l'immagine della piramide rovesciata è l'ARTICOLO 2

"LA REPUBBLICA GARANTISCE E RICONOSCERE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO SIA COME SINGOLO SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI".

E' di fondamentale importanza anche l'ARTICOLO 3 > che permette a tutti di partire dalle stesse condizioni per poter sviluppare tutte queste libertà.

L'art 2 e 3 sono la chiave di volta per capire la strutturazione della costituzione in materia di diritti.

ESCLUSIONE DI DIRITTI ASSOLUTI > tutti i diritti previsti in costituzione sono relativi. Questo è dimostrato già dall'articolo 1 (nemmeno la sovranità popolare è assoluta)

LA PAROLA "CITTADINI" > non esiste alcuna possibilità di leggere la parola cittadini come se volesse dire "coloro che hanno la cittadinanza italiana". Cittadini è una classica espressione di omaggio alla riv francese, periodo in cui non esistevano nemmeno gli stranieri. Va letto quindi con il significato di TUTTI GLI ESSERE UMANI. Solo in un caso è lecito discutere ancora di diritti legati alla cittadinanza, ossia per il diritto di voto, perchè è la stessa costituzione che non può essere letta in un modo diverso. Non è scritto nemmeno che le cariche pubbliche devono avere la cittadinanza italiana.

L'ARTICOLO 2

LA REP RICONOSCE E TUTELA I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO SIA COME SINGOLO SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITA' Problema: quali sono i diritti inviolabili dell'uomo?

  • Per alcuni l'art 2 è una disposizione chiusa > si deve ammettere che il suo valore può essere ricognitivo di quelli che la cost dice che sono i diritti inviolabili dell'uomo.
  • per altri è una disposizione aperta > ammettere che i diritti inviolabili dell'uomo sono in parte rappresentati in costituzione, ma la cost è frutto del suo tempo quindi non può includere dei diritti che all'epoca non esistevano nemmeno. Se non la interpreto in questo modo rischio di

cristallizzare a quegli anni i diritti previsti.

Chi può dire quali sono i diritti? Gli interpreti della costituzione, con in primis la CC (che ci indicherà quali sono oggi i diritti inviolabili dell'uomo), poi il legislatore, i giudici (possono applicare direttamente alcuni diritti della cost anche se non esiste una legge a proposito). Nel contesto attuale i giudici costituzionali non sono più liberi come una volta, perchè il nostro ordinamento si è impegnato ad interpretare i trattatati secondo la Corte di Giustizia e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Problema 2: la corte deve sempre operare bilanciando i diritti, perchè o tutti i diritti sono assoluti e non possono essere bilanciati, o sono tutti relativi e quindi vanno bilanciati. Dunque nell'ordinamento statale


non si può parlare di diritti naturali, assoluti. Tutti sono relativi, vanno bilanciati.

Es diritto alla vita in caso di aborto > da una parte il diritto della donna, dall'altro quello del bambino.

Es diritto alla vita in caso di guerra > non si potrebbe uccidere nemmno per difendersi.

In alcuni casi la CC, guardando all'art 2 come disposizione aperta, ha letteralemente creato dei nuovi diritti alla vita

  • interruzione volontaria di gravidanza
  • fecondazione assistita

alla morte

  • eutanasia
  • testamento biologico

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA

Tutto nasce da un caso concreto > una donna abortisce perchè ha paura di trasmettere una grave malattia al feto. Secondo il codice penale degli anni 70 l'aborto è un reato. Il giudice però si domanda se sia conforme o meno alla cost condannare la donna > dunque solleva la questione alla CC

SENTENZA 27 DEL 1975 > da un lato la tutela del concepito ha un fondamento costituzionale, da una parte possiamo guardare all'art 31 (rep protegge la maternità e l'infanzia) e all'art 2 (perchè intende l'uomo come essere umano). Tuttavia però la tutela del concepito può entrare in collisione con altri diritti egualmente garantiti dalla cost > quindi la tutela del concepito non può mai avere prevalenze totale ed assoluta.

La cc dice che tuttavia non esiste equivalenza tra il diritto alla vita proprio di chi è già persona e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare. Il diritto alla vita della madre è insito nell'articolo 2. INCOSTITUZIONALE LA PARTE DEL CODICE PENALE CHE PREVEDE COME DELITO L'ABORTO QUANDO E' A RISCHIO LA VITA E LA SALUTE DELLA MADRE.

Tre anni dopo > 1978 LEGGE 194 (attualmente in vigore)

Questa legge va molto oltre la sentenza, perchè la sentenza rendeva lecito l'aborto in caso di rischi per la vita o la salute nella madre. Secondo la 194

"nei primi 3 mesi ogni donna ha diritto di interrompere volontariamente la gravidanza" > i motivi non contano. Inoltre il diritto della madre prevale su quello del padre, la quale può abortire per qualunque motivo.

Dopo i 3 mesi la legge prevede che sia possibile per grave pericolo della salute della donna > era necessario un paletto perchè nemmeno il diritto della donna è assoluto, ma si può tuttavia interpretare in vari modi. Ad es la salute della donna può essere interpretata da un punto di vista sia fisico che psichico. Per questo ci sono dei limiti ulteriori massimi entro i quali si può interrompere la gravidanza.

Inoltre la legge dice che quando si può salvare la vita dell'embrione, si deve salvare, anche perchè la donna ha la possibilità di disconoscere il figlio.

Con questa legge è stato dato un ruolo importante ai consultori famigliari, ossia ciò a cui bisogna rivolgersi per prendere in considerazione alternative e per riflettere. Se c'è urgenza si può saltare questo step.

Il padre non ha nessun ruolo. E' reato se il medico o l'infermiera violano la segretezza dell'azione della donna.

DIRITTO ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZE > previsto dalla legge 194 e considerabile come un diritto inviolabile dell'uomo. Secondo la legge medici e infermieri possono fare obiezione con una dichiarazione preventiva quando entrano in servizio. Tuttavia non hanno nessun tipo di diritto prima e dopo l'intervento materiale, quindi devono sempre fornire il supporto richiesto per la migliore cura della persona. La legge dice anche l'obiezione di coscienze non esiste se c'è un grave pericolo per la vita della donna.

LE MINORENNI possono ricorrere all'aborto anche contro la volontà dei genitori, salvo però l'autorizzazione del giudice tutelare. Se c'è urgenza si salta il passaggio del giudice tutelare.

1984 REFERENDUM ABROGATIVO > la dc pensava che la maggioranza degli italiani sarebbe stata contraria


all'aborto ma il 70% votò contro l'abrogazione.

Problemi recenti:

  • pillola del giorno dopo > si sta facendo una battaglia per estendere l'obiezione di coscienza. L'organizzazione mondiale della sanità ha detto varie volte che la pillola impedisce l'annidamento dell'ovulo, quindi non interrompe la vita. Tuttavia alcune persone si rifiutano di prescrivere la pillola, quindi si tratta di obiezione di soccorso e abuso di ufficio.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

La legge è del 2004. Criticata dalla cc, che ha ritenuto incostituzionali alcuni divieti

DIVIETO DI CRIOCONSERVAZIONE > secondo la legge 40/2004 il medico era obbligato a scegliere solo 3 ovuli e ad impiantarli tutti contemporaneamente. Questo per evitare la crioconservazione (che serve per evitare troppe cure ormonali per la donna, ma dopo 1 ciclo conservare gli ovuli prodotti), questo perchè sembrava di concelare un essere umano. La legge secondo la CC viola il diritto alla salute della donna, che dovrebbe fare ulteriori stimolazioni ovariche successive. Inoltre il numero di 3 non ha alcuna base scientifica. Dalla sentenza della cc quello che si ritiene impiantabile può essere quindi crioconservato.

DIVIETO DI DIAGNOSI PREIMPIANTO > era vietato diagnosticare prima dell'impianto l'embrione. Questa cosa è stata ritenuta incostituzionale perchè non avrebbe senso vietare la diagnosi ma poi permettere l'aborto.

DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA

DIRITTI ALLA MORTE

Nè l'eutanasia nè il testamento biologico sono permessi in Italia

EUTANASIA

  • ATTIVA
  • PASSIVA
  • CONSENSUALE
  • NON CONSENSUALE

L'eutanasia non consensuale attiva è la provocazione della morte senza il consenso della persona, quindi

  • OMICIDIO. In Italia cambia poco se l'eutanasia è consensuale attiva, perchè cambia il reato ma sempre reato è: OMICIDIO DEL CONSENZIENTE.

L'eutanasia passiva invece è staccare le macchine che tengono in vita, smettere le cure, perchè è la malattia che fa il suo corso, non l'azione dell'uomo che pone fine alla vita. L'eutanasia passiva non consensuale è il TESTAMENTO BIOLOGICO, ossia un atto firmato in vita per far sapere quale sarà la volontà futura nel caso non si possa esprimere. L'eutanasia passiva consensuale è quando il medico non procede anche quando sa che non procedere provocherà la morte della persona, per espressa volontà o della famiglia o della persona. Si evita l'accanimento terapeutico.

Distinzione consensuale o non consensuale in caso di mancanza di parenti > se non è consensuale è il medico che deve rivolgersi al malato, con l'aiuto del comitato etico dell'ospedale.

DIGNITA' UMANA

Nella nostra costituzione non c'è esplicita menzione della dignità umana, ma normalmente quando i giudici ne discutono si riferiscono spesso all'articolo 2.

La dignità umana oggi è diventata una delle questioni più importanti nel dibattito sui diritti ma ingloba ancora un problema irrisolvibile: per capire cos'è veramente la dignità umana si può solo leggere quello che un giudice ritiene essere la dignità umana. Il caso più emblematico è legato all'eutanasia: i favorevoli credono che incrementi lo sviluppo della dignità umana, ma i contrari stessi credono che leda la dignità umana. Dunque quando ci si riferisce alla dignità umana si entra in un campo molto complicato, soprattutto nel nostro ordinamento dove non c'è un espresso rifermento (diversamente dalla cost tedesco).


Es caso del nano francese

Il problema teorico della dignità umana nasce con il processo di Norimberga, dove i gerarchi dicevano di non poter essere condannati perchè stavano applicando delle leggi e i reati di cui erano accusati non esistevano nel momento in cui l'hanno commesso. Era tuttavia necessario fare giustizia, dunque ci si riferì alla dignità umana.

1950 Convenzione europea dei diritti dell'uomo > non c'è traccia della dignità umana, bisogna estrarla da qualche altro articolo. Per la prima volta la Corte di Strasburgo lo fece nel 1978, dicendo che l'art 3 della convenzione che vieta i trattamenti inumani e degradanti, incorpora il concetto di dignità umana.

ARTICOLO 3 > PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

Il principio di eguaglianza era gia previsto dallo Statuto Albertino > tutti sono uguali davanti alla legge > principio che deriva dalla rivoluzione francese.

Tuttavia nello stato liberale, l'eguaglianza era solo formale. Col suffragio universale, la legge rappresenta davvero la collettività.

COMMA 1 > PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE

Già qui c'è distacco dallo SA: non solo tutti sono uguali davanti alla legge, ma si indicano anche delle situazioni nelle quali non possono essere fatte distinzioni (nè di sesso, nè di razza, nè lingua, nè di religione, nè di opioni politiche, nè di condizioni personali e sociali).

Solo con il tempo le leggi sono state modificati secondo la linea della costituzione, grazie al sollevamento di dubbi di incostituzionalità da parte dei giudici. La cc ha quindi ritenuto incostituzionali queste leggi, se non nei casi nei quali una distinzione poteva avere senso.

  • Principio di eguaglianza significa trattare in modo eguale situazione eguali ma trattamenti differenti a fronte di situazioni differenti.

COMMA 2 > PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE

Partendo dal presupposto che nella realtà le situazioni sono differenti, secondo questo principio lo stato deve intervenire per cancellare gli ostacoli che impediscono alle persone di partire tutte dallo stesso punto di partenza. Questo principio non c'era nello SA.

Lo stato non deve però necessariamente far sì che ci sia eguaglianza nel risultato, ma nella condizione di partenza. Questo principio è alla base dello stato interventista, che offre gratuitamente istruzione e sanità.

C'è voluto tempo per attuare questa eguaglianza > es servizio sanitario nazionale dal 1978

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 13-54

ARTICOLO 13 > LIBERTA' PERSONALE

Altro esempio di disposizione ripresa dal periodo liberale, ma poi modificata.

La libertà personale è la LIBERTA' DALLO STATO, di non essere sottoposto ad arresti arbitrari. "La libertà persona è inviolabile"

Il fatto che la libertà sia inviolabile difende dall'arbitrio e dalla violenza ma non giustifica a fare violenza o sopraffazione > la propria libertà finisce dove inizia quella altrui. Per garantire questo pricipio di prevedono delle situazioni nelle quali si può violare la libertà personale per proteggere quella altrui.

La cost non dice i casi in cui non si deve avere libertà personale, ma la cst parla al negativo: dice che non

  • permessa alcuna limitazione della libertà SE NON NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E CON ATTO MOTIVATO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA > è possibile limitare la libertà personale solo se un giudice con un atto motivato spiega perchè dovrebbe essere necessario limitare la libertà. Inoltre questo è possibile sono quando è permesso dalla legge > RISERVA DI LEGGE E DI GIURISDIZIONE, perchè la legge è espressione di tutti i cittadini e perchè il giudice è imparziale e soggetto solo alla legge.

Tuttavia nella cost si ragiona anche per i casi estremi di necessità ed urgenza: in alcune situazioni non è possibile aspettare l'atto motivato di un giudice, ma bisogna intervenire restringendo la libertà prima di un atto. Quali sono questi casi > casi di necessità ed urgenza PREVISTI DALLA LEGGE (è solo la legge a dire quando è possibile l'arresto o la perquisizione). In questi casi si priva la persona della libertà personale. A questo punto l'autorità di pubblica sicurezza adotta un provvedimento provvisorio di restrizione della libertà personale, ma entro 48 ore questo provvedimento deve essere comunicato al giudice, il quale deve


disporre entro 48 ore la convalida del provvedimento provvisorio. Se non avviene la convalida, è come se non ci fosse mai stato l'arresto.

Per esempio è possibile procedere immediatamente all'arresto quando vi è la FLAGRANZA DI REATO. Inoltre nel tempo sono stati cancellati quasi tutti i reati che prevedevano la carcerazione preventiva, sostituibile in alcuni casi con degli strumenti come il braccialetto elettronico o gli arresti domiciliari. Questo perchè finchè non avviene il processo, la persona è presunta colpevole, non colpevole, dunque non è necessariamente pericolosa. Inoltre la carcerazione preventiva deve avere dei limiti massimi, legati di norma alla tipologia di reato.

In Italia ci sono 2 reati che obbligano la cercerazione preventiva: mafia e terrorismo. Dunque se non siamo nell'ambito di questi reati, il giudice deve pensare se ci sono

  • probabilità reiterazione di reato > completamente dipendente dal giudice
  • inquinamento delle prove
  • pericolo di fuga

Una volta confermata l'accusa a seguito del giudizio, il tempo passato in carcere viene detratto dalla condanna.

Quando la libertà personale è ristretta, teoricamente non dovrebbero esserci trattamenti diversi, l'unica cosa diversa dovrebbe essere la libertà personale. Le carceri servono per garantire che non si commettano altri reati e dovrebbero avere una funzione rieducativa. In Italia più della metà dei carcerati saranno recidivi. Dunque per costituzione è punita ogni violenza fisica o psichica nei confronti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

La detenxione limita la libertà di circolazione, mentre tutte le altre libertà restano, con ovviamente il solo limite delle esigenze di ordine e sicurezza all'interno del carcere.

I costituenti spesso erano stati in carcere, per questo hanno scritto i diritti pensando ai possibili abusi ed effetti negativi della costituzione.

Caso Aldobrandi, Cucchi... violenze all'interno delle carceri > reato: l'art 13 punisce ogni violenza fisica e morale nei confronti delle persone la cui libertà è limitata.

L'Italia dal 1984 ha sottoscritto una Convenzione internazionale contro il reato di tortura, dunque oltre all'obbligo costituzionale c'è anche quello della convenzione ONU. Tuttavia non esiste ancora una legge sulla tortura. In materia di tortura non vale la prescrizione, quindi lo stato può sempre esercitare l'azione penale perchè il reato è estremamente grave. Tuttavia però non essendoci una legge, spesso viene assimilata ad altri reati tutti prescrittibili.

La cost dice che è punita qualsiasi violenza, dunque mostra essa stessa la necessità di una legge contro la tortura.

ARTICOLO 25

Va a completamento dell'art 13 > NESSUNO PUO' ESSERE PUNITO SE NON IN FORZA DI UNA LEGGE > RISERVA DI LEGGE > principio di legalità

Inoltre questo articolo aggiunge altre 2 caratteristiche

  • la legge deve essere entrata in vigore prima del fatto commesso > principio di materialità
  • dato il principio di materialità, possono essere puniti solo i fatti, non le idee.

A livello europeo però c'è la tendenza a prevedere alcuni reati di opinione, come la negazione dei genocidi. Questo non è compatibile con la nostra costituzione, nella quale non si può istigare alla violenza ma si può esprimere un'opinione, negare i genocidi, altrimenti ci sarebbe il rischo di comportarsi come il fascismo. In cost c'è quindi la libertà di dire ogni cosa.

ARTICOLO 111

TUTTI I PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DEVONO ESSERE MOTIVATI > RISERVA DI GIURISDIZIONE > il giudice è obbligato a motivare ogni provvedimento perchè si tratta pur sempre di esseri umani, che addirittura fino a sentenza non sono colpevoli. Il giudice deve quindi spiegare in modo chiaro e razionale la sua decisione.

ARTICOLO 27

LE PENE NON POSSONO CONSISTERE IN TRATTAMENTI CONTRARI AL SENSO DI UMANITA' E DEVONO


AVERE UNA FUNZIONE RIEDUCATIVA

Dovendo avere una funzione rieducativa

  • la pena deve essere scontata in condizioni umane, altrimenti causa l'imbruttimento delle persone
  • dovendo la pena essere rieducativa, è vietata la pena di morte.

Problema dell'ergastolo: essendo pena fino alla morte non è teoricamente rieducativa.

Tuttavia la pena perpetua ha un senso rieducativo? No, perchè è pena fino alla morte quindi è difficilmente compatibile con la cost. Nelle varie sentenze però la CC ha indicato che l'ergastolo non è incostituzionale perchè esiste la liberazione condizionale, richiedibile dopo 26 anni di detenzione. Questo fa sì che l'ergastolo non sia incostituzionale perchè con la liberazione dopo 26 anni non è più ergastolo.

1994 > l'ergastolo è incostituzionale per i minorenni, perchè per loro la pena non ha funzione rieducativa ma educativa.

1600 ergastolani in Italia > 1100 sono ergastolani ostativi = persone che hanno commesso reati, di solito legati a mafia e terrorismo, per i quali non è possibile richiedere la condizionale se non nel caso in cui collaborino con la giustizia e facciano scoprire nuovi colpevoli. Negli Usa 160000 ergastolani, di cui 50000 senza condizionale.

In Somalia ergastolo senza condizionale anche per i minori

ARTICOLO 14 LIBERTA' DI DOMICILIO

IL DOMICILIO E' INVIOLABILE perchè è il primo luogo dove si esprime la persona appena tutelata e garantita. Sono possibili ispezioni ma solo nei casi previsti dalla legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Nel tempo è stata estesa dalla cc la concezione di domicilio: non è solo il luogo di residenza o domicilio ma anche la camera d'albergo, la macchina...tutti i domicilii volontari.

ARTICOLO 15 LIBERTA' DELLA CORRISPONDENZA

LA LIBERTA' E LA SEGRETREZZA DELLA CORRISPONDENZA DELLA CORRISPONDENZA E DI OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE SONO INVIOLABILI.

In questo articolo quindi si include ogni tipo di comunicazione verso un soggetto preciso: il destinatario di posta o email. L'unico modo per scrivere liberamente ciò che penso è che io sappia che resti segreto > per questo libertà e segretezza sono legate in questo articolo. Queste possono essere limitate nei casi previsti dalla legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria. Nell'art 13 oggi rientrano anche tutti i social network.

ARTICOLO 21 LIBERTA' DI OPINIONE

E' strettamente legato al 15, ma in questo caso posso dire tutto quello che voglio a segretari indeterminati. Anche in questo caso i costituenti pensavano soprattutto alla stampa, ma viene comunque indicato che vi è questa libertà "con parola, scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

C'è però un limite alla libertà di opinione sul quale sono state varate delle leggi > BUON COSTUME. Si tratta di un limite problematico perchè è molto relativo.

La libertà di espressione per come la intendiamo oggi nesce negli Usa, dove decide il pubblico cosa va bene e cosa no, non c'è uno stato. In Europa però non si riesce culturalmente a togliere la presenza di una visione paternalistica, riteniamo giusto un intervento di controllo per il mantenimento del buon costume. Di conseguenza il buon costume inteso oggi è il comune senso del pudore, soprattutto per i minorenni.

ARTICOLO 16 LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE

Anche in questo caso la limitazione dipende solo dalla legge per motivi di sanità e sicurezza. Inoltre nessuna restrizione può essere determinata da ragini politiche

ARTICOLO 17 LIBERTA' DI RIUNIONE

Precede quella di associazione, che richiede uno statuto, un'organizzazione stabile e dei progetti per il futuro, la riunione è più spontanea, non necessita di organizzazione, statuto e obiettivi di lungo periodo. Per questo la libertà di corteo e riunione viene prima dell'associazione. Gli individui raggruppatti possono far nascere un corteo spontabeamente.

Il primo comma sancisce il principio > tutti possono riunirsi, non solo coloro che hanno la cittadiananza


italiana. Tuttavia ci sono dei limiti espliciti, già indicati nell'incipit: bisogna riunirsi PACIFICAMENTE E SENZA ARMI. Il diritto nasce limitato in origine. Dietro c'è un fatto storico: la marcia su Roma, con le squadre fasciste.

La riunione pacifica e senza armi non è solo quella che richiede che le persone che vi partecipano non siano armate, ma anche quella che non presenta oggetti che facciano pensare ad un elemento di violenza, sono vietate le armi bianche. Entro questo limite di volta in volta chi ha il potere può far rientrare anche elementi che a prima volta non farebbero pensare alla violenza. La pacificità di un corteo non può dipendere dal contenuto, dal motivo per cui si manifesta, ma dipende dalle azioni svolte durante il corte, conta l'esteriorità.

Le manifestazioni possono avvenire in 3 luoghi:

  • casa propria > no preavviso, ma pacifica e senza armi
  • luogo aperto al pubblico > no preavviso, se non teoricamente il proprietario, ma sempre pacifica e senza armi. Teoricamente perchè non c'è l'obbligo di informare il proprietario
  • luogo pubblico > come una piazza, una via > bisogna dare preavviso alle autorità di pubblica sicurezza (prefetto), ma nessuno ha il diritto di autorizzare una riunione perchè il diritto ce lo dà direttamente la cost. Le autorità possono però vietare una riunione per motivi di sicurezza e ordine pubblico, dunque non potrà mai sindacare l'oggetto della manifestazione. Il preavviso dunque serve solo per dare all'autorità pubblica la possibilità di valutare se ci sono problemi di sicurezza. La persona che organizza il corte ha interesse a parlare con le autorità perchè vuole assicurarsi che la sua manifestazione non si perda insieme ad altre. Secondo la norma quindi 3 giorni prima il promotore deve preavvisare l'autorità di pubblica sicurezza, dicendo luogo, vie da percorrere e concordando possibili modifiche di ora, luogo... Anche se il promotore non accetta compromessi o fa comunque una manifestazione vietata, l'autorità deve comunque garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Se la manifestazione diventa violenta, può essere sciolta ma l'atto di sciogliemento deve essere proporzionale al fatto e preceduto da chiari segnali.

ARTICOLO 18 LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE

Le più importanti sono

  • partiti politici
  • sindacati

I cittadini possono associarsi liberamente per scopi non vietati ai singoli dalla legge penale > articolo molto garantistico. In associazione è possibile fare tutto quello che si può fare come singolo. Nel secondo comma sono indicati dei limiti > proibizione di 2 tipi di associazioni

  • segrete > perchè dietro vi è il principio del primo comma: se si può fare tutto tranne quello vietato dalla legge, se si fa qualcosa di nascosto significa che probabilmente vengono fatte delle azioni contrarie alla legge. Tutte le associazioni devono avere uno statuto pubblico.
  • che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carettere militare > storicamente la milizia fascista

Può nascere quindi ogni partito politico? No, è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista.


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